L'OBBLIGO DELLA GARANZIA PER LE SERVITÙ LEGALI CHE GRAVANO SUL FONDO VENDUTO
L'OBBLIGO DELLA GARANZIA PER LE SERVITÙ LEGALI CHE GRAVANO SUL FONDO VENDUTO
Sommario: I. La teoria che esclude l'obbligo della garanzia per le servitù legali gravanti sul fondo venduto. — 2. Le teorie che apportano temperamenti a quest'esclusione e la teoria che ammette l'obbligo della garanzia per dette servitù. — 3. Confutazione delle teorie che apportano temperamenti. — 4. L'obbligo della garanzia per la servitù di attingere acqua, concessa agli abitanti di un Comune; e ragione della sua esistenza in questo caso. — 5. Applicabilità della distinzione tra servitù apparenti e non apparenti alle servitù legali in certi casi, e sua inapplicabilità in certi altri. — 6. Conseguenza: l'ammissibilità di un obbligo della garanzia per la suaccennata servitù di attingere acqua, a la sua inammissibilità per altre servitù. — 7. Le critiche originate tanto dall'uno quanto dall'altro principio in via generale, e la ragione per cui si può non essere obbligato a garantire dalle servita legali. — 8. Le servitù legali cosi chiamate dal legislatore, ma non aventi il carattere di servitù vere e proprie. — 9. L' inesistenza di un obbligo della garanzia in questo caso; le servitù legali costituenti invece vere e proprie servitù, e l'esistenza dell'obbligo della garanzia per esse.