FALLIMENTO
Sommario: FALLIMENTO, nel giudizio di opposizione a fallimento, pur avendo il creditore istante dovuto fornire la prova degli estremi di fatto necessarii per addivenire alla dichiarazione di fallimento, e pur conservando gli elementi che servirono di presupposto alla dichiarazione stessa la loro efficacia probante, il giudice, per la natura pubblicistica del procedimento, può affiungere altro materiale offerto dagli interessati per un riesame globale di tutti gli elementi di giudizio acquisiti nel processo.