LIBERALITÀ E DONAZIONE
Sommario: 1. Precisazioni circa gli elementi costitutivi del contratto di donazione: a) tipicità di questo; b) l'accordo sulla gratuità dell'attribuzione; c) superfluità del preteso requisito dell'animus donandi; d) la causa come rappresentazione psichica degli effetti della fattispecie; e) la spontaneità quale assenza di coazione a donare derivante dalla preesistenza di una obbligazione, di un dovere morale o di un uso del costume. — 2. L'efficacia caratteristica del contratto di donazione consiste nell'attribuzione gratuita al donatario di un diritto reale di godimento, immediatamente o per mezzo di un diritto di credito che miri a conseguire tale attribuzione. — 3. Quando il contratto di donazione previsto nell'articolo 769 viene realizzato mediante un negozio diverso (od anche mediante certi fatti non negoziali), non vi è negozio indiretto, e valgono sempre le norme previste sotto il titolo delle donazioni. — 4. Il contratto di donazione, le liberalità ed i negozi gratuiti: distinzione. — 5. Il negozio unilaterale di rinuncia come liberalità. — 6. Le liberalità diverse dal contratto di donazione per mancanza del requisito della spontaneità: A) le liberalità d'uso; B) l'adempimento dell'obbligazione naturale; C) l'obbligazione a stipulare un contratto di donazione: invalidità. — 7. Le norme che disciplinano le liberalità diverse dal contratto di donazione. — 8. Conclusione dell'indagine: superfluità della nozione delle così dette donazioni indirette. Il concetto di donazione.