TRIBUNALE DI MILANO - 1 agosto 1949
TRIBUNALE DI MILANO - 1 agosto 1949
Sommario: Per tutta la durata si deve ritenere, secondo i principi di diritto internazionale, che abbia avuto vigore un ordinamento giuridico autonomo, generatore di diritti acquisiti che lo Stato legittimo non può successivamente disconoscere. Effetti del D.L.L. 26 marzo 1946 in relazione ad atti posti in essere dopo il 25 settembre 1943 da un soggetto a confisca.