CORTE DI CASSAZIONE - 10 marzo 1949
CORTE DI CASSAZIONE - 10 marzo 1949
Sommario: Responsabilità dell'appaltante per errore contenuto nel progetto e per mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori preposto dall'appaltante stesso. Obbligo del direttore dei lavori di sospendere l'esecuzione quando sorgano ragioni per ritenere che si possano verificare danni. Inopponibilità ai terzi delle clausole limitative della responsabilità stipulate tra appaltante e appaltatore per eludere la solidarietà.