Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

UMBERTO AZZOLINA

Quando abbia luogo il trasferimento in proprietà ai creditori del denaro ricavato dalla espropriazione forzata

Quando abbia luogo il trasferimento in proprietà ai creditori del denaro ricavato dalla espropriazione forzata (UMBERTO AZZOLINA)

Sommario: Il ricavato dalla vendita di un bene sottoposto ad espropriazione appartiene al debitore espropriato. Sopravvenienza di fallimento, in corso del procedimento di distribuzione del prezzo. Questo va devoluto alla massa per la ripartizione fra tutti i creditori.

Annata 1950 Fascicolo 9-10 Pagina 382

ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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