UMBERTO AZZOLINA
Quando abbia luogo il trasferimento in proprietà ai creditori del denaro ricavato dalla espropriazione forzata
Sommario: Il ricavato dalla vendita di un bene sottoposto ad espropriazione appartiene al debitore espropriato. Sopravvenienza di fallimento, in corso del procedimento di distribuzione del prezzo. Questo va devoluto alla massa per la ripartizione fra tutti i creditori.