CORTE DI CASSAZIONE - 28 febbraio 1951
CORTE DI CASSAZIONE - 28 febbraio 1951
Sommario: Non differisce nella sostanza dalla revocatoria ordinaria. Maggiore facilità di prova e maggiore ampiezza delle conseguenze della pronunzia. Partecipazione del terzo alla frode. È sufficiente la conoscenza di impegni del debitore verso altri creditori che potrebbero risultare pregiudicati dall'atto.