TRIBUNALE DI MILANO - 13 maggio 1952
TRIBUNALE DI MILANO - 13 maggio 1952
Sommario: All'interprete di un'opera dell'ingegno non compete un diritto di autore, ma un diritto connesso. Chiunque può diffondere con ogni mezzo una rappresentazione od esecuzione dell'interprete. Diritto di questo ad un equo compenso per la utilizzazione.