Obbligazioni " di risultato " e obbligazioni " di mezzi ". Parte IV - studio critico -
Obbligazioni " di risultato " e obbligazioni " di mezzi ". Parte IV - studio critico -
Sommario: 18. Continua la critica della dottrina riferita nel numero precedente, con particolare riguardo al rapporto obbligatorio del medico. - 19. La questione se, nell'ambito delle obbligazioni di puro comportamento, si riversi sul creditore l'onere di provare una colpa in senso tecnico commessa dal debitore, è proponibile soltanto in relazione ai casi di inesatto adempimento. - 20. La categoria delle " violazioni contrattuali positive " nella dottrina tedesca. Inapplicabilità agli ordinamenti italiano e francese. La duplice confusione di concetti in cui cade la dottrina francese, allorché risponde affermativamente alla questione enunciata nel numero precedente. - 21. Culpa e diligentia sono termini correlativi soltanto quando la diligenza è assunta come criterio di valutazione dell'evitabilità (imputabilità) dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (diligenza in senso tecnico), non anche quando la diligenza serve a determinare l'esatto adempimento di certe obbligazioni, - 22. La prova prima facie della colpa, normalmente implicita nella prova dell'imperfetto adempimento di un'obbligazione di diligenza, non è un dato sufficiente per spostare sul creditore l'onere di prova della colpa. L'addossamento di quest'onere al creditore è inconcepibile in sede di responsabilità contrattuale. - 23. L'apparente anomalia degli artt. 412, comma 3°, e 944 cod. nav. - 24. L'onere della prova relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione.