Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

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Annata 1956
Fascicolo 3-4
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Sugli effetti del recesso non pubblicato nella società in nome collettivo (ANTONIO PAVONE LA ROSA)

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 91



GOWER, The principles of modern company law

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 175



CORTE D'APPELLO DI TORINO - 6 maggio 1955

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 125


CORTE D'APPELLO DI MILANO - 12 luglio 1955

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 130



CORTE D'APPELLO DI GENOVA - 28 settembre 1955

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 133


Alcune postille in tema di responsabilità del depositario (ANGELO GRISOLI)

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 81



Concetto e composizione del capitale sociale. Parte II (ERNESTO SIMONETTO)

Sommario: 14. Utilità degli spunti offerti dall'esame delle teorie economiche più rappresentative e vicine alla realtà giuridica. - 15. Evoluzione del concetto di capitale sotto il profilo economico-sociale dagli antichi fino al Fisher e al Fanno. - 16. Teorie del Fisher e del Fanno: il capitale come fondo di beni contrapposto al reddito come flusso di beni e di servizi. Le norme della legge. - 17. Interdipendenza degli elementi del problema. L'art. 820 comma 2o e la correlatività (corrispondente a quella tra capitale e reddito) fra conferimenti di capitale e conferimenti di mero patrimonio. - 18. Ancora l'art. 820, 3o comma. Conferimenti di capitale e conferimenti di mero patrimonio (differimento) negli apporti pecuniari. Necessità di un esame più approfondito del problema. - 19. Esame di conferimenti che sicuramente costituiscono apporto di capitale (conferimento di denaro e di beni in natura). -20. Esame di conferimenti che sicuramente sono di mero patrimonio: prestazione di lavoro. - 21. Segue: la prestazione di lavoro sotto il profilo della durata. - 22. Segue: esame di conferimenti che sicuramente sono di mero patrimonio: l'apporto di godimento. - 23. Apporto del godimento di una somma di denaro. - 24. Insufficienza del criterio fino ad ora approfondito e necessità di una ulteriore indagine sulle caratteristiche del capitale e delle prestazioni di capitale. - 25. Lo scopo di garanzia assegnato al capitale sociale. Frequente parallelo fra capitale e garanzie. I concetti di capitale e di garanzia però non si identificano. - 26. Non tutti gli apporti di beni in proprietà costituiscono apporti di capitale: le prestazioni continuative di beni (flusso di beni) non sono apporti di capitale. - 27. La prestazione a esecuzione ripartita di beni (a titolo di apporto) non costituisce invece conferimento di mero patrimonio. - 28. Nemmeno le prestazioni continuative di denaro (assimilabili in senso economico e giuridico agli interessi) possono costituire, come flusso di beni, apporti di capitale. - 29. Altri beni il cui apporto può non costituire apporto di capitali: i beni immateriali. Teoria che ne esclude la computabilità a capitale. - 30. Segue: i beni immateriali. Teoria che ne ammette la computabilità a capitale, Sua critica. Esclusione dal capitale dell'avviamento. - 31. Il criterio per giudicare della esclusione o meno dal capitale dei beni immateriali è quello della garanzia (per i creditori) offerta da ciascun bene. Esclusione dell'avviamento, del nome, del credito. Computabilità a capitale dei brevetti. Conclusione di carattere generale. - 32. Segue: Sulle caratteristiche del capitale. Tutti gli apporti a esecuzione continuata sono di mero patrimonio, ma non tutte le prestazioni a esecuzione istantanea sono prestazioni di capitale. - 33. Se il conferimento di godimento sia sempre di mero patrimonio e quindi anche quando abbia ad oggetto un diritto reale. - 34. I conferimenti di usufrutto sono apporti di mero patrimonio. - 35, Il conferimento del godimento attraverso la cessione di un contratto di godimento non è computabile nel capitale e nemmeno lo è il conferimento (la cessione a titolo di conferimento) di qualunque contratto. - 36. Il conferimento del mediatore che procura alla società il godimento del bene di un terzo non è conferimento di capitale. - 37. Il conferimento di proprietà fiduciaria a scopo di godimento è un caso intermedio tra quello del conferimento del godimento e quello del conferimento di garanzie reali. - 38. I conferimenti di diritti reali di garanzia sono di mero patrimonio. - 39. Ancora il conferimento di proprietà fiduciaria: esso è conferimento di mero patrimonio. - 40. La proprietà superficiaria e le servitù prediali costituiscono beni-capitale. - 41. I conferimenti di restituzione non sono tutti conferimenti di capitale. - 42. L'apporto di crediti può essere apporto di capitale o di mero patrimonio a seconda dell'oggetto del credito. - 43. Gli elementi accidentali del negozio giuridico e i conferimenti. - 44. Conferimenti aleatori (lato sensu). - 45. Il conferimento di cosa altrui in particolare, - 46. Conferimenti aleatori. Conferimento di cosa futura e conferimenti condizionati.

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 112


L'esclusione del socio fallito nelle società di persone e nelle società cooperative (GIANGUIDO SCALFI)

Sommario: 1. Le opinioni. -- 2. I possibili scopi della legge. Interesse dei creditori del socio ed esigenza della procedura fallimentare. -- 3. L'esclusione per liquidazione della quota a favore del creditore del socio. -- 4. L'esclusione di diritto del socio fallito non protegge l'interesse dei suoi creditori. -- 5. non protegge nemmeno l'interesse degli altri soci. -- 6. è disposta per la necessità del fallimento di liquidare le attività del fallito. -- 7. Corollari.

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 166



Contributo allo studio del contratto estimatorio (ORAZIO BUCCISANO)

Sommario: 1. Tipicità e unitarietà del contratto estimatorio. -- 2. Teoria secondo la quale chi ha consegnato le cose ne conserva la proprietà, ma l'accipiente può disporne validamente in nome e per conto proprio; esigenza di spiegare il fenomeno. -- 3. Teoria secondo la quale l'accipiente sarebbe titolare di un diritto reale a disporre sovraordinato al diritto di proprietà del tradente; ricorso alla autorizzazione. -- 4. L'autorizzazione come atto idoneo all'attribuzione (costitutiva) di un diritto reale di disposizione su un diritto altrui; non è ammissibile nel nostro ordinamento. -- 5. Teoria del duplice trasferimento simultaneo della proprietà delle cose dal tradente all'accipiente e da questi al terzo; non aderisce allo schema legale del contratto. -- 6. L'accipiente non diventa proprietario delle cose in quanto ne dispone, ma ne può disporre in quanto è proprietario.

Annata 1956 Fascicolo 3-4 Pagina 81


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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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