Sulla costituzione del pegno da parte dell'institore
Sulla costituzione del pegno da parte dell'institore
Sommario: Pegno a garanzia di un credito superiore a cinquemila lire. Funzione della scrittura. Forma della procura. Inapplicabilità all'institore dell'articolo 1392 cod. civ. Ambito di applicazione dell'art. 2784 4° comma cod. civ. Vizi dell'atto di costituzione di pegno. Legittimazione dei creditori. Pegno su cose depositate nei magazzini generali. Costituzione mediante girata della fede di deposito e della nota di pegno. Ammissibilità.