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FILTRI ATTIVI
CORTE DI CASSAZIONE - 26 ottobre 1970, n. 2152
Sommario: Azione ex causa del giratario nei confronti del girante. Presupposti di ammissibilità. Intervenuta prescrizione dell'azione diretta nei confronti dell'emittente. Decadenza dell'azione ex causa anche nei confronti del girante-prenditore.
TRIBUNALE DI MILANO - 20 novembre 1970
Sommario: Norme transitorie. Proroga della loro vigenza a tempo indeterminato. Costituzionalità della L. 18 ottobre 1950, n. 920. Fondatezza della questione di costituzionalità.
CORTE DI CASSAZIONE - 3 dicembre 1970, n. 2530
Sommario: Società cooperativa. Consiglio di amministrazione. Deliberazioni nulle. Inopponibilità della invalidità della deliberazione ai terzi di buona fede. Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2377 e 2391 cod. civ. Qualifica di terzo di colui che richiede l'ammissione a una cooperativa. Carattere dichiarativo e non innovativo del nuovo testa dell'art. 2383 cod. civ. di cui al D. P. 29 dicembre 1969, n. 1127.
CORTE DI APPELLO DI MILANO - 5 febbraio 1971
Sommario: Unico azionista. Responsabilità per le obbligazioni sociali assunte medio tempore. Unico azionista società di capitali. Sussistenza della responsabilità illimitata. Fallimento della società. Legittimazione del curatore del fallimento. Credito privilegiato nei confronti della società. Non operatività del privilegio sul patrimonio dell'azionista.
CORTE DI CASSAZIONE - 22 settembre 1970, n. 1681
Sommario: Obbligazioni solidali. Decreto ingiuntivo. Opposizione da parte di un solo obbligato. Giudicato nei confronti degli altri obbligati. Irrilevanza. Girata di tratta non accettata. Conseguente cessione del credito. Insussistenza. Necessità di autonomo negozio di cessione. Accertamento della situazione di specie. Giudizio di fatto.
Ancora in tema di nazionalizzazione dette imprese elettriche
Sommario: Imprese elettriche. Rapporti giuridici. Trasferimento all'ENEL. Restituzione alla società espropriata dei conti correnti bancari.Presupposti. Natura di accertamento vincolato dalla deliberazione. Controversie. Competenza del giudice ordinario.
Noterelle in tema di concorso di procedure Concorsuali
Sommario: Concorso tra procedure concorsuali. Regolamento di competenza. Termine per la sua proponibilità. Preclusioni ex art. 43 cod. proc. civ. Inussistenza. Fallimento di due società con gli stessi soci. Applicazione del criterio della prevenzione. Consecuzione di procedure concorsuali. Competenza del Tribunale del luogo in cui si è aperta la prima procedura concorsuale.
Il divieto di "nuove operazioni " nello stato di liquidazione delle società per azioni
Sommario: Società. Scioglimento. Nuove operazioni. Obbligo di astensione dal compimento delle stesse. Decorrenza. Conseguenze della violazione del divieto. Responsabilità nei confronti della società ex art. 2395. Nozione di nuova operazione. Riduzione del capitale sotto il minimo legale. Automaticità dello scioglimento. Reintegrazione del capitale sociale. Efficacia ex nunc. Azione del terzo nei confronti della società. Ammissibilità e fondamento. Inapplicabilità dell'ultimo comma dell'art. 2392 cod. civ.
Le nuove prospettive eletta disciplina detta concorrenza sleale
Sommario: 1. Nella Conferenza di Lisbona del 1958 le delegazioni degli Stati unionisti hanno approvato la revisione del testo dell'art. 10 bis della Convenzione di Unione per la protezione della proprietà industriale con l'inserimento di una ulteriore ipotesi tipica. -- 2. Le implicazioni conseguenti alla previsione espressa di questa ulteriore ipotesi in riferimento alla precisazione delle ipotesi conflittuali disciplinate. Confronto con le ipotesi indicate ai nn. 1 e 2 della stessa disposizione ove si prevede una diretta relazione conflittuale tra imprenditori concorrenti. -- 3. Diversità, sotto questo profilo, dell'ipotesi « tipica » di cui al n. 3 dell'art. 10 bis. Estensione della repressione a diverse situazioni conflittuali. Rilevanza diretta della idoneità ad indurre il pubblico in errore sulle caratteristiche delle merci offerte. -- 4. Irrilevanza del pregiudizio degli imprenditori concorrenti. Ipotesi nelle quali non si verifica l'effetto distorsivo della scelta tra prodotti offerti da altri imprenditori concorrenti. -- 5. Il significato e la portata di questa variazione: l'ampliamento della funzione della disciplina repressiva. La garanzia della obiettiva lealtà della concorrenza a tutti i livelli del mercato. La tutela del consumatore in corrispondenza alla espansione dell'area applicativa della disciplina. -- 6. L'evoluzione della disciplina della concorrenza sleale in altri paesi. L'immediata tutela del consumatore e della collettività nei loro multiformi interessi. La tendenza verso una caratterizzazione oggettiva della disciplina. - 7. Verifica delle motivazioni ideologiche ed economiche sottostanti a tale evoluzione. Il pregiudizio liberistico dell'indiretta protezione degli interessi del consumatore. - 8. Il superamento dell'equivoco liberista: la contrapposizione degli interessi dei consumatori rispetto agli obiettivi degli imprenditori. La tradizionale sanzione della repressione della concorrenza sleale e l'attuale struttura del mercato. Lo sdoppiamento e le interferenze tra varie serie concorrenziali. - 9. L'intermediazione: il rapporto tra il produttore ed il distributore ha le stesse caratteristiche strutturali del rapporto tra il distributore ed il consumatore finale. L'alterazione della delimitazione tradizionale della sfera di legittimazione e la crisi del " rapporto di concorrenza ". - 10. Tramonto della concezione " corporativa " della disciplina concorrenziale. Riepilogo dei risultati conseguiti. Tutela degli interessi del consumatore e legittimazione ad agire: cenni e rinvio.
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