Il piccolo imprenditore commerciale
Il piccolo imprenditore commerciale
Sommario: 1. Premessa. -- 2. L'art. 2083, cod. civ., nella parte finale, definisce in via positiva il piccolo imprenditore e, in via negativa, l'imprenditore normale. -- 3. Il criterio qualitativo della prevalenza del lavoro dell'imprenditore qualifica il tipo di organizzazione adottato dalla piccola impresa. Precedenti legislativi e leggi successive. -- 4. L'art. 2083 comprende solo i piccoli imprenditori individuali ed esclude le società, che possiedono un diverso tipo di organizzazione dei fattori produttivi e una più ampia dimensione. La presunzione legale della legge fallimentare conferma la regola dell'art. 2083. -- 5. Il contrasto fra il codice civile e la legge fallimentare ha per oggetto il conflitto fra l'art. 2221 cod. civ., che recepisce il criterio della prevalenza, e i criteri dettati dall'art. 1 1.f. Non c'è un contrasto diretto fra l'art. 2083 e la legge fallimentare, ma un conflitto interno al diritto fallimentare, sorto appunto fra due norme fallimentari. -- 6. L'opinione che afferma la perfetta coincidenza fra il criterio della prevalenza e i criteri previsti nella legge fallimentare: critica. L'opinione che invoca la legge fallimentare solo per definire le dimensioni del piccolo commerciante: critica. -- 7. Qualche osservazione comune ai criteri della legge fallimentare. -- 8. La mia interpretazione: quale criterio principale discriminante, la legge fallimentare richiama il testo unico del 1958 sulle imposte dirette (e successive modifiche) in ordine agli imprenditori classificati dal Fisco in cat. C/1, per i quali aggiunge il requisito del reddito minimo, esente dall'imposta. Il richiamo non si estende agli imprenditori classificati in cat. B, che sono sempre sottoposti al criterio generale della prevalenza. Gli imprenditori individuati dalla legge fallimentare hanno dimensioni più piccole di quelle permesse dal criterio della prevalenza. - 9. Continua: l'imprenditore di cat. C/1, che supera il limite del reddito esente, non diventa ipso facto imprenditore normale: anche per lui il giudice deve accertare se il lavoro dell'imprenditore prevale o meno sugli altri fattori produttivi. - 10. Continua: la legge fiscale 13 marzo 1968, n. 428, non influisce sulla mia interpretazione. - 11. Il criterio sussidiario, relativo al capitale investito, delimita in via normale imprese più piccole di quelle permesse dal criterio della prevalenza. - 12. La funzione meramente pratica dei due criteri della legge fallimentare giustifica l'individuazione di piccolissimi imprenditori. La teoria della presunzione legale di piccolezza in ordine ai più piccoli imprenditori commerciali, conferma l'interpretazione accolta. - 13. L'obiezione dedotta dall'esistenza degli artigiani, quali piccoli imprenditori: critica.