Licenziatari esclusivi " indipendenti " ed esaurimento comunitario del brevetto. Il caso " Centrafarm "
Sommario: 1. Precedenti pronunce degli organi comunitari in tema di esaurimento comunitario dei diritti nazionali di privativa. -- 2. Estensione, nella sentenza Centrafarm, del principio dell'esaurimento comunitario al settore dei diritti di brevetto. -- 3. Sfruttamento monopolistico del diritto di brevetto all'atto della prima messa in commercio del prodotto come condizione necessaria per l'esaurimento di tale diritto. -- 4. Il quesito specifico posto dal giudice nazionale: la dipendenza o l'indipendenza economica fra titolare e licenziatario possono variare la soluzione da darsi al problema dell'esaurimento comunitario dei diritti di brevetto? -- 5. La risposta della Corte: il principio dell'esaurimento si applica indifferentemente sia nel caso di « unità economica » che di indipendenza fra le imprese interessate. -- 6. Critica a siffatta indifferenziata applicazione del principio dell'esaurimento. Ipotesi in cui l'importazione parallela avvenga in danno dello stesso titolare del brevetto. -- 7. Ipotesi in cui tale importazione avvenga in danno di un licenziatario esclusivo indipendente', esigenza di escludere in tal caso l'operatività del principio dell'esaurimento (comunitario). -- 8. L'indifferenziata applicazione del principio dell'esaurimento, anche contro il licenziatario esclusivo indipendente, quale ulteriore elemento di contrazione, in chiave oligopolista, della struttura concorrenziale europea.