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FILTRI ATTIVI
Prestazione di assistenza turistica: appalto o mandato?
Sommario: Diversità di funzioni svolte e di atteggiamenti concreti. Attività di mera intermediazione. Attività di organizzazione ed esecuzione di viaggi turistici. Conseguente diversità di qualificazione giuridica del contratto con il cliente. Nel primo caso, il contratto ha per oggetto la conclusione del contratto di trasporto e la posizione è analoga a quella propria del contratto di spedizione nel trasporto di cose. Nel secondo caso, il contratto va configurato come appalto di un servizio. Anche in questo caso, i viaggiatori possono tuttavia esperire azione extracontrattuale di responsabilità nei confronti del vettore per fatto illecito.
CORTE DI CASSAZIONE - 13 aprile 1977, n. 1380
Sommario: Costituzione in pegno. Pegno regolare di credito se costituito in pegno a favore di un terzo. Pegno irregolare di danaro se costituito in pegno a favore della banca. Acquisto in questo caso della proprietà del danaro da parte della banca. Conseguenze in caso di adempimento e in caso di inadempimento. Incameramento della somma da parte della banca a copertura dello scoperto di conto corrente. Costituisce legittimo esercizio del diritto di prelazione. Inammissibilità di azione revocatoria. Rispetto ai versamenti successivi incameramento costituisce operazione di compensazione a norma dell'art. 1853 cod. civ., revocabile a norma dell'art. 67 secondo comma della legge fallimentare.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA - 23 novembre 1977
Sommario: Società in liquidazione. Deliberazione di esclusione del socio. Incompatibilità con lo stato di liquidazione.
Sommario: Trasferimento a mezzo stanza di compensazione. Attuazione a mezzo di duplice investitura formale. Giratario è terzo possessore rispetto al girante. Applicabilità nei suoi confronti dell'art. 1994 cod. civ. Tutelato se acquirente in buona fede. Mancanza di data della girata. Non è causa di invalidità della stessa. Girata apposta dall'agente di cambio in nome e per conto del cliente. Procura non risultante dal titolo. Interruzione della serie continua delle girate. Inapplicabilità dell'art. 1994 cod. civ.
CORTE DI CASSAZIONE - 6 luglio 1977, n. 2972
Sommario: Responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per il pagamento delle imposte. Fondata esclusivamente su art. 265 t. u. 29 gennaio 1958 n. 645. Non è responsabilità aquiliana. La relativa azione è soggetta pertanto alla prescrizione ordinaria.
Cambiale riempita col nome di un terzo quale prenditore
Sommario: Cambiale in bianco. Nome del prenditore in bianco. Riempimento da parte di colui che ha ricevuto la cambiale in bianco senza figurare come prenditore. Riempimento in violazione degli accordi. Opponibilità da parte dell'emittente anche nei confronti del terzo a cui la cambiale sia stata girata già completa del nome del prenditore.
Note sulla natura giuridica della mediazione
Sommario: 1. Mancanza di una definizione normativa della mediazione. Inserimento della mediazione tra i singoli contratti. -- 2. Diritti e doveri che fanno capo al mediatore: pluralità delle fattispecie alle quali è collegato il loro nascere. Natura meramente eventuale degli accordi tra mediatore e parti previsti dal legislatore. L'interpretazione dell'art. 1756. -- 3. Critica alla tesi che sostiene la natura contrattuale della mediazione. -- 4. Continuazione. -- 5. Limiti all'ammissibilità di accordi tra le parti ed il mediatore. -- 6. Il rapporto di mediazione e la fattispecie che lo genera. -- 7. Collegamento tra le fattispecie che determinano gli effetti contemplati dal cod. civ. -- 8. Natura non contrattuale della mediazione. Richiamo ai c.d. « rapporti contrattuali di fatto » ed all'arricchimento senza causa. Critica. L'attività del mediatore come attività svolta anche a vantaggio d'altri: fondamento della sua tutela. -- 9. Il c.d. dovere d'imparzialità del mediatore.
I " consorzi di garanzia collettiva fidi "
Sommario: 1. Descrizione del fenomeno. -- 2. Inquadramento dei confidi tra i contratti con comunione di scopo. -- 3. Il contrasto di interessi tra banca e imprenditori: suoi eventuali riflessi sulla costruzione giuridica. Esclusione. -- 4. Le diverse strutture giuridiche adottate nella pratica prima della L. 10 maggio 1976, n. 377. -- 5. I confidi prima della L. 10 maggio 1976, n. 377 dovevano essere regolati dalla generica disciplina dettata in terna di associazioni. -- 6. Incidenza della L. 10 maggio 1976, n. 377 sulla collocazione sistematica del fenomeno. I confidi come « nuovi consorzi ». -- 7. Utilizzabilità della forma cooperativa in caso di costituzione del confidi come società consortile. Considerazioni conclusive.
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