Prededucibilità dei crediti sorti nel corso dell'amministrazione controllata in sede di fallimento
Prededucibilità dei crediti sorti nel corso dell'amministrazione controllata in sede di fallimento
Sommario: Prededucibilità dei crediti sorti nel corso della amministrazione controllata. Questione distinta da quella che sorge in sede di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di beni gravati da pegno o ipoteca o privilegi speciali. Identità di funzioni, pur nella diversità di atteggiamenti, dell'amministrazione controllata e del fallimento. Entrambe le procedure costituiscono due fasi di un procedimento unitario diretto nel complesso al soddisfacimento dei creditori. Prededucibilità dei crediti sorti nel corso dell'amministrazione controllata. Non sulla base di una applicazione analogica, ma sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 111 n. 1 legge fallimentare. Decreto di ammissione alla amministrazione controllata. Annullamento del decreto in cassazione. Caducazione con effetto ex tunc della intera procedura. Inapplicabilità dell'art. 21 legge fallimentare. Prededucibilità dei crediti sorti nel corso della procedura. Insussistenza.