UMBERTO SALVESTRONI
Sulla " diligente continuazione " delle istanze di cui all'art. 1957 c.c
Sulla " diligente continuazione " delle istanze di cui all'art. 1957 c.c
Sommario: Art. 1957 c.c. Diligente continuazione delle istanze. Fallimento del debitore principale. Onere del creditore.