Una nuova disciplina in materia di rappresentanza: la convenzione di Ginevra del 1983 sulla rappresentanza nella compravendita internazionale di merci
Sommario: 1. -- Introduzione. -- 2. -- Le divergenze attualmente esistenti in materia di rappresentanza tra i sistemi di civil law e quelli di common law. -- In particolare: la distinzione tra la rappresentanza c.d. diretta e la rappresentanza c.d. indiretta e il principio dell'astrattezza della procura nei primi e la figura del c.d. undisclosed principal e la disciplina unitaria del rapporto di agency nei secondi. -- 3. -- Le iniziative intraprese dall'UNIDROIT per giungere ad un'unificazione internazionale del diritto della rappresentanza. -- 4. -- L'ambito di applicazione ratione materiae della nuova Convenzione. -- 5. -- Il campo di operatività territoriale della disciplina uniforme. -- 6 -- Il ruolo riconosciuto all'autonomia contrattuale delle parti e la rilevanza degli usi. -- 7 -- Il conferimento del potere di rappresentanza. -- In particolare: il principio generale della libertà di forma e la facoltà di riserva accordata agli Stati di optare a favore dell'opposto principio della necessità di osservare la forma scritta. -- 8. -- Gli effetti dell'atto posto in essere dal rappresentante, nelle ipotesi, rispettivamente, che questi agisca apertamente per conto altrui o invece non riveli al terzo la sua qualità di rappresentante o si qualifichi espressamente come commissionario o lasci altrimenti intendere di voler vincolare soltanto se stesso: instaurazione, nella prima ipotesi, di un vincolo contrattuale diretto tra ra...