Azione " comune " e azione " individuale " contro amministratori e sindaci di società di gestione di fondi comuni mobiliari
Sommario: 1. Azione «comune» e azione «individuale»: un problema di metodo. -- 2. L'azione individuale nell'art. 3, 5° c., i. n° 77/1983: la tutela contro gli amministratori della società di gestione secondo il codice civile. Inapplicabilità ai partecipanti a fondi d'investimento della tutela dei creditori sociali ex art. 2394, c.c. -- 3. Segue: la tutela assicurata al partecipante direttamente danneggiato dall'art. 2395, c.c. -- 4. La specificità della tutela ex art. 3, 5° c.: pregiudizio patrimoniale arrecato al fondo e interesse « proprio » del partecipante. - 5. Segue: irrilevanza della mancata previsione, nell'art. 3, 5° c., dell'elemento soggettivo del comportamento dannoso. Natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso i partecipanti. -- 6. Se l'azione individuale ex art. 3, 5° c. possa esercitarsi in corso normale di rapporto o soltanto in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione commissariale. Rinvio. -- 7. L'azione nell'interesse « comune » dei partecipanti. Intorno al concetto di « interesse comune »: differenze con la tutela comune degli obbligazionisti. -- 8. Segue: rapporti con la tutela comune dei creditori sociali ex artt. 146 e 206, 1. fall. -- 9. Rapporti tra l'azione « comune » e l'azione « individuale » nella disciplina dei fondi d'investimento. -- 10. L'azione individuale contro gli amministratori della società gerente ai sensi dell'art. 3, 5° c. è esperibile s...