Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

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Annata 1989
Fascicolo 1-2
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Franz Kafka, Relazioni a cura di M. Müller (MARIO STELLA RICHTER)

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 105


TRIBUNALE DI LUCCA - 21 ottobre 1987

Sommario: Fusione. Omologazione. Necessità.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 71


TRIBUNALE DI CASSINO - 18 dicembre 1987 (decr.)

Sommario: Prestazioni accessorie. Indeterminatezza. Nullità della clausola.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 75


TRIBUNALE DI CASSINO - 2 marzo 1988 (decr.)

Sommario: Domicilio dei soci presso la sede sociale. Nullità della clausola

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 77


Linee di tendenza nella legislazione sulla nautica e sui porti turistici (GIOVANNI DI GIANDOMENICO)

Sommario: 1. Normativa sugli approdi turistici. 2. Normativa sulla nautica da diporto. - 3. Tendenze evolutrici della legislazione.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 97


Denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. civ. e sostituzione dell'amministratore unico ad opera dell'assemblea nelle more del procedimento (FRANCESCO PIANU)

Sommario: Ricorso ex art. 2409 cod. civ. Fattispecie.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 1


I segni distintivi di attività non imprenditoriali: la denominazione o titolo di una manifestazione di artisti (FILIPPO CHIOMENTI)

Sommario: Denominazione di una manifestazione di artisti. Non tutelabilità.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 25


Giudizio "necessario" di equità e "principi regolatori della materia" (PIETRO RESCIGNO)

Sommario: 1. La leggina 1984/399 e le innovazioni in tema di competenza e di poteri del conciliatore. - 2. Sul ruolo dell'equità nel nostro ordinamento. - 3. Il giudizio di equità negli intenti della codificazione. - 4. Le pre-leggi: dai principi generali di diritto ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. - 5. La formula dei « principi regolatori della materia.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 1


TRIBUNALE DI TORINO - 26 maggio 1987

Sommario: Impresa artigiana. Fattispecie.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 63


I ricorsi delle società contro gli atti del consiglio e della Commissione (FABIO ARRIVAS)

Sommario: 1. Premessa. - 2. L'art. 173, 2° comma del trattato CEE. - 3. L'interesse individuale. - 3.1. La c.d. « Formula Plaumann » e l'analisi giurisprudenziale. - 4. L'interesse diretto. - 5. D diritto di impugnazione avverso una decisione della Commissione che chiuda negativamente un ricorso presentato ai sensi dell'art. 93, n. 2, Trattato CEE.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 89


Revocabilità della liquidazione a maggioranza (RICCARDO ALESSI)

Sommario: Liquidazione. Revoca. Ammissibilità.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 11


L'individuazione del Dominus persona fisica nel sistema previsto dagli artt. 4/bis e 5 della l. n. 216/74. Una fattispecie particolare (MARCO TOFANELLI)

Sommario: 1. Introduzione. - 2. D sistema costruito dagli artt. 4/bis e 5 garantisce l'individuazione delle posizioni dominanti all'interno delle società con azioni quotate in borsa (o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto). - 3. Gli artt. 4/bis e 5 come strumenti previsti per l'identificazione della persona fisica dominante mediante una catena di società. Il concetto di « partecipazione indiretta » può presentare aspetti interpretativi diversi. - 4. La possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 4/bis, l'indicazione nominativa dei soci alle società (e agli enti di qualsiasi natura) che partecipano indirettamente in una società con azioni quotate in borsa, non è limitata dal fatto che la partecipazione non avvenga per il tramite di una società controllata ai sensi dell'art. 2359 cod, civ.. - 5. Il ricorso al potere di cui all'art. 4/bis è funzionale essenzialmente al rinvenimento di posizioni di dominio « celate », non soggette all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5, che assolve (anche) alla ricostruzione della situazione di potere « mediato ». Se la persona fisica, che possiede la maggioranza del capitale di una società che partecipi in misura rilevante in una società con azioni quotate in borsa, è assoggettata agli obblighi di cui all'art. 5. - 6. Argomenti a favore della tesi restrittiva. - 6.1. Inaccettabilità della tesi restrittiva. Trascendenza dei principi espressi dalle leggi speciali rispetto a quelli del codice civile. Necessità per l'interprete di perseguire l'obiettivo sotteso alla norma. - 6.2. Il concetto di partecipazione non rileva ad un unico fine: non è più possibile affermare l'identità del concetto con riferimento alla partecipazione unilaterale e a quella reciproca. -6.3. Argomentazioni letterali a conforto della tesi estensiva. - 7. Conclusioni.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 75


" Par condicio creditorum ", revocatoria fallimentare e garanzie prestate dal fallito (STEFANIA PACCHI PESUCCI)

Sommario: 1. Il fallimento è una procedura concorsuale liquidativa strutturata sulla « par condicio creditorum ». - 2. La < par condicio creditorum > è il principio organizzativo di ogni procedura concorsuale liquidativa fondata sull'accertamento dello stato d'insolvenza. - 3. Le altre procedure concorsuali come formula diversa di attuazione e di tutela della < par condicio creditorum >. - 4. Nelle procedure essenzialmente liquidative la < par condicio creditorum > viene rafforzata dall'istituto dell'azione revocatoria. L'azione revocatoria è la valvola di sicurezza del sistema della < par condicio >. - 5. L'oggetto dello studio. Le prestazioni di garanzie, reali o personali, come atti potenzialmente idonei a « scardinare » la regola del concorso paritetico, - 6. Se le garanzie personali siano assoggettabili alla disciplina della revocatoria fallimentare. -- 7. Onerosità e gratuità, in generale, nell'ambito della disciplina della revocatoria fallimentare. La considerazione della posizione del terzo assume rilevanza nella diversificazione della disciplina. - 8. Onerosità e gratuità con riferimento alla revocatoria fallimentare e delle garanzie. - 9. L'art. 29012 cod. civ.. La contestualità diviene presunzione di onerosità. L'attenzione esclusiva per la posizione del creditore. - 10. I principi che scaturiscono dalla lettura del LI comma dell'art. 2901 cod. civ. L'interpretazione della norma civilistica e il suo " impatto " con la revocatoria fallimentare. - 11. L'art. 29012 cod. civ. e la sua applicabilità alla revocatoria fallimentare. Problemi che emergono in giurisprudenza. - 12. La " prima fase " della giurisprudenza della Cassazione: la ricerca della funzione di ‹ contestualità ›. - 13. La " seconda fase " della giurisprudenza della Cassazione: la considerazione del soggetto dalla cui parte deve effettuarsi la valutazione in termini di onerosità o gratuità dell'atto. - 14. Conseguenze dell'impostazione assunta dalla Cassazione circa l'applicabilità dell'art. 29012 cod. civ. alla revocatoria fallimentare. - 15. La più recente pronuncia della Cassazione in tema di garanzie per debiti altrui. - 16. Prime osservazioni critiche alla tesi della Cassazione. - 17. L'ultima sentenza della Cassazione e la presunzione di onerosità contenuta nell'art. 29012 cod. civ.. - 18. La giurisprudenza di merito è in contrasto con l'indirizzo della S.C, - 19. Conseguenze che scaturiscono rispettivamente dalla tesi contraria all'esame del LI comma dell'art. 2901 cod. civ. alla revocatoria fallimentare e da quella favorevole. - 20. Riflessioni critiche a proposito della tesi favorevole all'estensione del n comma dell'art. 2901 cod. civ. alla revocatoria fallimentare. - 21. Caratteri distintivi dell'azione revocatoria ordinaria da un lato e di quella fallimentare dall'altro. - 22. Revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare: diversa rilevanza della posizione del terzo. - 23. In particolare la considerazione della posizione del terzo nella revocatoria fallimentare. - 24. La contestualità nella disciplina della revocatoria fallimentare: funzione. - 25. Emersione della posizione del debitore nella revocatoria fallimentare. - 26. La posizione del debitore negli atti a titolo gratuito. L'art. 64 L fall.. - 27. La posizione del debitore negli atti a titolo oneroso. L'art. 67 1. fall.. - 28. In quale parte della disciplina della revocatoria fallimentare siano inseribili le garanzie personali. - 29. Se l'art. 67 1. fall. si riferisca alle sole prestazioni di garanzia concesse dal fallito per debiti propri o anche a quelle concesse per debiti altrui. - 30. Se le garanzie concesse dal fallito siano tutte disciplinate dall'art. 67 1. fall., oppure tale articolo si applichi solo alle garanzie costituite a titolo oneroso, sotto l'art. 64 1. fall. ricadendo quelle concesse a titolo gratuito. - 31. Problemi di individuazione pratica della gratuità della garanzia reale.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 13


Ancora in tema di legittimazione delle società di professionisti alla luce dei più recenti orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione (STEFANO DE MARINIS)

Sommario: Società fra professionisti. Inammissibilità.

Annata 1989 Fascicolo 1-2 Pagina 35


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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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