Sul diritto all'uso del segno patronimico da parte dello stilista
Sul diritto all'uso del segno patronimico da parte dello stilista
Sommario: 1. La convenzione sottoscritta dalle parti. - 2, Se possa imporsi un assoluto divieto all'adozione del proprio nome nelle iniziative professionali. - 3. L'interesse del soggetto ad essere socialmente rappresentato con i caratteri distintivi della sua personalità. - 4. La tutela del lavoro artigianale attraverso il diritto di autore. - 5. L'ambito di applicazione dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 nel testo modificato dalla legge 21 marzo 1967, n. 158. - Estraneità della relativa disciplina. - 6, Illiceità della clausola e sua nullità.