TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - 6 agosto 2002
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - 6 agosto 2002
Sommario: Associazione tra professionisti. Responsabilità per l'espletamento della prestazione professionale affidata all'associazione. Responsabilità solidale di tutti gli associati per inadempimento anche nel caso di individuazione dei singoli professionisti che hanno svolto l'attività non conforme alle regole di diligenza. Attività resa da uno degli associati per eliminare le conseguenze dannose dell'inadempimento di altro professionista. Idoneità a far venire meno la responsabilità solidale del professionista che ha eseguito la prestazione "riparatrice". Esclusione.