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L'emissione di azioni riscattabili come tecnica di finanziamento
Sommario: 1. Profili normativi e profili tipologici delle azioni riscattabili. - 2. Gli obiettivi della riforma: l'ampliamento dei canali di finanziamento dell'impresa azionaria. - 3. Azioni riscattabili, partecipazione ad tempus e divieto di patto leonino nel sistema previgente. - 4. Il problema delle azioni riscattabili con funzione di finanziamento nel nuovo diritto. La determinazione del prezzo di riscatto. - 5. Segue: Le azioni con obbligo di riscatto come figura "atipica". - 6. Segue: L'inapplicabilità dell'art. 2437-sexies c.c. alle azioni riscattabili con funzione di finanziamento. - 7. Verso un "tramonto" del divieto di patto leonino nel nuovo diritto azionario? - 8. Prospettive problematiche: i limiti alla Stimmrechtskraft del socio "finanziatore" in pendenza del termine di riscatto. - 9. Segue: Gli strumenti finanziari riscattabili.
CORTE DI CASSAZIONE (S.u.) - 28 marzo 2006, n. 7031
Sommario: Concessione abusiva di credito ad impresa poi dichiarata fallita. Legittimazione del curatore fallimentare all'azione risarcitoria nei confronti della banca. Esclusione per difetto di danno all'intero ceto creditorio.
CORTE D'APPELLO DI BARI - 27 settembre 2005
Sommario: Tutela della concorrenza e del mercato. Competenza speciale della Corte d'appello sugli illeciti antitrust. Estensione anche alle fattispecie di abuso di posizione dominante dedotte anche ai sensi dell'applicabilità dell'art. 2598 c.c. Esclusione. Tutela della concorrenza e del mercato. Abuso di posizione dominante. Configurabilità di posizione dominante in capo ad un'impresa diversa da quella leader nel mercato rilevante. Esclusione. Configurabilità della posizione dominante in dipendenza della mera struttura oligopolistica del mercato. Esclusione. Tutela della concorrenza e del mercato. Abuso di posizione dominante, sub specie di arbitraria modificazione di condizioni generali di contratto. Istanza cautelare. Richiesta di sospendere via d'urgenza delle nuove condizioni e di applicare quelle precedenti. Inammissibilità per difetto di strumentalità rispetto alla sentenza di merito.
Sommario: 1. Premessa. - 2. Inquadramento sistematico della figura degli strumenti finanziari "partecipativi": prime riflessioni. - 3. Strumenti finanziari "partecipativi" e diritti amministrativi: considerazioni generali. I diritti amministrativi c.d. minori. - 4. Segue: Strumenti finanziari "partecipativi" e diritto di voto su argomenti specificamente indicati. - 5. Segue: la facoltà di nominare un "componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco". - 6. Alcune conclusioni.
Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l'invalidità delle deliberazioni assembleari
Sommario: 1. La riforma. - 2. Le distorsioni alla genuinità della valutazione espressa con il voto. - 3. Le variabili di sistema e i dubbi sull'opportunità della regola adottata. - 4. Il diverso "costo" in relazione all'adozione di una diversa sanzione. - 5. L'allocazione dell'obbligazione risarcitoria. - 6. Le irregolarità meramente procedimentali: nessuna sanzione? Una ipotesi estensiva di danno.
Gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative
Sommario: 1. La riforma della struttura finanziaria delle cooperative. Cooperative a mutualità prevalente e non prevalente: le differenze di regime; 2. Gli "strumenti privi di diritti amministrativi" che possono essere emessi dalla cooperativa a r.l.; 3. Gli "strumenti finanziari" che possono essere emessi dalla cooperativa p.a.: considerazioni generali; 4. Le azioni "lucrative" emesse dalla cooperativa p.a.: a) il regime generale; 5. (Segue): b) i diritti amministrativi che possono attribuirsi alle azioni "lucrative"; 6. (Segue): c) le diverse categorie di azioni "lucrative" (e la "sorte" delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa); 7. (Segue): d) La liquidabilità delle azioni "lucrative" e la loro eventuale ammissione a quotazione; 8. Gli strumenti finanziari diversi dalle azioni "lucrative" che possono essere emessi dalla cooperativa p.a.
I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata
Sommario: 1. Delimitazione del tema. - 2. Rapporto tra controllo del socio e controllo del collegio sindacale o del revisore. - 3. Inderogabilità dell'attribuzione del diritto di controllo individuale sulla gestione. - 4. Tecnica del controllo: il ricorso a professionisti di fiducia. - 5. Ambito del controllo. - 6. Il rapporto con le decisioni e le autorizzazioni. - 7. Notazioni conclusive.
Sommario: 1. La centralità del socio nel modello organizzativo della società a responsabilità limitata. Il diritto del socio a partecipare alla amministrazione. Ambito dell'indagine. - 2. Il quadro normativo sulla competenza gestoria dei soci. Necessità dell'organo amministrativo. Limiti interni ed esterni al riparto di competenze tra amministratori e soci. L'approvazione dei soci, a norma dell'art. 2479 c.c., come atto di autorizzazione. - 3. I diritti particolari circa l'amministrazione attribuiti, a norma dell'art. 2468 c.c., al singolo socio. La tesi che qualifica il diritto particolare come diritto individuale. Critica. La competenza della collettività dei soci a disporre del diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 c.c. e dell'art. 2479 c.c. La valenza organizzativa del diritto particolare. La sua modifica come causa di recesso per tutti i soci dissenzienti. - 3. (segue): diritti particolari e responsabilità del socio: nei confronti della società e nei confronti dei soci. L'esercizio del diritto particolare come causa di esclusione per giusta causa. - 4. Il regime della responsabilità del socio. La solidarietà con gli amministratori. L'astensione e l'assenza del socio come causa di esenzione dalla responsabilità gestoria. Limiti. - 5. Socio e amministrazione. L'interesse del socio a non essere coinvolto nella responsabilità amministrativa. Sua legittimità in ragione del modulo organizzativo tipico della società a responsabilità limitata. Sua tutela soggettiva attraverso l'attribuzione del diritto particolare a norma dell'art. 2468, comma 3, c.c. La tutela oggettiva. Impossibilità. Autonomia pattizia e categorie di quote. Limiti. - 5. (segue): la salvaguardia dell'interesse del socio-risparmiatore nella disciplina pattizia della formazione delle decisioni. Decisioni extraassembleari: ammissibilità. Deliberazioni assembleari: limiti.
Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie
Sommario: §1. Aspetti problematici della sospensione delle deliberazioni. - §2. Il dibattito sull'applicabilità della sospensione alle delibere c.d. self-executing. 2.1Le delibere di nomina degli amministratori. 2.1.1 Le tesi avanzate in dottrina.2.1.2 Le soluzioni della giurisprudenza. 2.2 Le delibere di approvazione del bilancio e le delibere a contenuto negativo. - §3. Segue. Il dibattito sull'applicabilità della sospensione alle delibere già eseguite. - §4. Analogie tra la sospensione delle delibere assembleari societarie e la sospensione dei provvedimenti amministrativi. - §5. La sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo. La tesi secondo cui la sospensione incide sulla esecuzione materiale dell'atto e i suoi corollari della natura conservativa e dell'operatività ex nunc della sospensione. 5.1 In dottrina. 5.2 ...e in giurisprudenza. - §6. Segue. L'evoluzione dell'istituto in favore della sua incidenza sull'efficacia dell'atto. 6.1 La sospensione degli atti negativi. 6.2 La riconosciuta portata "ripristinatoria" della sospensiva. - §7. La sospensione agisce sugli effetti giuridici dell'atto impugnato. 7.1 Irrilevanza e superamento del testuale riferimento normativo alla nozione di esecuzione. 7.2 L'operatività della sospensione sul piano dei valori giustifica la possibilità di sospendere le delibere self-executing o ad effetti permanenti. - §8. La sospensione è una misura cautelare anticipatoria degli effetti della sentenza di merito. 8.1 L'uso improprio dei concetti di conservazione e anticipazione. 8.2 Conseguente applicazione del regime di ultrattività riservato ai provvedimenti cautelari anticipatori. - §9. Natura e qualità degli effetti anticipati. 9.1 L'effetto "caducatorio" della sentenza di accoglimento dell'impugnativa. 9.2 La situazione di "quiescenza" dell'atto sospeso. - §10. Segue. Sulla retroattività della sospensione. - §11. Anticipazione degli effetti “conformativi” della sentenza. 11.1 Il contenuto precettivo della pronuncia di annullamento (e di nullità): un “comando” che pone la regula iuris del futuro esercizio del potere. 11.2 L’effetto “conformativo” delle sentenze di invalidità delle delibere societarie. 11.3 Il diritto all’accertamento: il caso dell’esercizio del potere di sostituzione della delibera invalida. 11.4 La sospensiva può anticipare il “vincolo” derivante dal contenuto di accertamento della sentenza. 11.4.1 Rimedi avverso l’elusione del provvedimento cautelare. 11.4.2 Un’altra possibile forma di anticipazione degli effetti dichiarativi della sentenza: il caso della “trasformazione” della delibera negativa invalidata in delibera positiva.
Sulla competenza a deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi
Sommario: 1. La competenza degli organi sociali per le operazioni di finanziamento. - 2. Gli strumenti finanziari partecipativi. - 3. Le obbligazioni e gli strumenti finanziari equiparati. - 4. Parziale coincidenza di fattispecie e sovrapposizione della disciplina applicabile. - 5. Diritti partecipativi e previsione statutaria. - 6. Gli strumenti finanziari emessi dalle cooperative. - 7. Distribuzione del risultato di esercizio e competenza dell'assemblea. - 8. Riparto di competenze tra assemblea ed amministratori. - 9. La competenza a deliberare la costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare.
Sommario: 1. Le ragioni della ricerca: una fattispecie nuova ? - 2. Strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari di partecipazione: non coincidenza delle fattispecie e ragioni della soluzione normativa. - 3. Profili causali e partecipativi: perché si può prevedere un diritto di partecipazione agli utili dell'affare? - 4. Segue: partecipare ai risultati dell'affare e controllarne la gestione (anche con modalità endo-societarie). - 5. L'art. 11, comma III e ss. TUB: l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione non costituisce raccolta tra il pubblico (ma questi non rappresentano una partecipazione che possa diventare di per sé rilevante). - 6. L'emissione: competenza e limiti. - 7. Il rimborso, la remunerazione e le prospettive concorsuali (arg. ex artt. 155-156 l. fall.). - 8. Gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma II, TUF come categoria relativamente chiusa e carattere unitario del concetto normativo legato alla lett. b/bis. - 9. Conclusioni: quali prospettive d'impiego per l'istituto?
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