TRIBUNALE DI ROMA - 21 luglio 2006 (ord.)
TRIBUNALE DI ROMA - 21 luglio 2006 (ord.)
Sommario: Società in accomandita semplice. Trasformazione in società a responsabilità limitata. Ammissibilità della trasformazione a maggioranza anche per società costituite prima dell'entrata in vigore dell'art. 2500-ter. Impossibilità di configurare l'esistenza di patto contrario in presenza di un generale rinvio, per quanto non regolato, alle norme di legge. Società in accomandita semplice. Trasformazione in società a responsabilità limitata. Decisione maggioritaria assunta all'insaputa dell'unico socio accomandatario. Inefficacia della decisione. Esclusione. Società in accomandita semplice. Trasformazione in società a responsabilità limitata. Ammissibilità della trasformazione a maggioranza anche per società costituite prima dell'entrata in vigore dell'art. 2500-ter. Possibilità di configurare l'esistenza di un patto contrario in presenza di un generale rinvio, per quanto non regolato, alle norme di legge. Limiti. Necessità di ricostruire in concreto la volontà delle parti alla luce dei criteri generali di ermeneutica contrattuale. Società in accomandita semplice. Trasformazione in società a responsabilità limitata. Decisione maggioritaria assunta all'insaputa dell'unico socio accomandatario. Inefficacia della decisione anche in ipotesi di applicabilità della regola maggioritaria. Sussistenza. Società in accomandita semplice. Trasformazione in società a responsabilità limitata. Sospensione in via d'urgenza di una delibera di trasformazione ancorché già iscritta. Condizioni. Ammissibilità della sospensione in presenza di vizi implicanti radicale e insanabile inefficacia della decisione.