SULL’ INVALIDITÀ DI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO STRUMENTALI ALL’ACQUISTO DI AZIONI DELLA BANCA FINANZIATRICE
Sommario: 1. Le decisioni dei Tribunali di Venezia e Torino sull’invalidità delle operazioni di finanziamento strumentali all’acquisto di azioni della banca finanziatrice. – 2. L’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari costituite in forma di società cooperativa. – 3. La prevalenza, in dottrina e in giurisprudenza, della tesi secondo cui la violazione delle condizioni ex art. 2358 c.c. determina la nullità dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni. – 4. La conformità al tenore letterale dell’art. 2358 c.c. dell’orientamento giurisprudenziale di merito in punto di invalidità di operazioni di finanziamento strumentali all’acquisto di azioni della banca finanziatrice. – 5. La non risolutiva portata delle ulteriori argomentazioni prospettate in dottrina contro la nullità degli atti compiuti in violazione dell’art. 2358 c.c. – 6. Collegamento negoziale e invalidità dei contratti. – 7. La fattispecie in esame e la possibile annullabilità dei contratti. --- (*) L’articolo è frutto di una riflessione comune e condivisa. Marisaria Maugeri ha esteso materialmente i paragrafi 6-7 mentre Giovanni Strampelli i paragrafi 1-5.