Norme editoriali
1. CRITERI GENERALI
1.1. Tutti i contributi, sia articoli che note a sentenza, debbono essere inviati in formato elettronico (file word).
1.2. Gli articoli devono essere divisi in paragrafi, possibilmente brevi. Ogni paragrafo deve essere contrassegnato da un numero arabico (in corsivo), seguito da un punto. Il titolo del paragrafo deve essere riportato solo nel Sommario.
1.3. Tutti i contributi di Parte prima e quelli dell’Osservatorio di Parte seconda debbono recare, prima dell’inizio della trattazione: un abstract in lingua inglese, un elenco di keywords in lingua inglese, con iniziali maiuscole e separate l’una dall’altra da un trattino, un sommario generale, contenente l’indicazione di tutti i paragrafi e relativi titoli, secondo il seguente modello:
“Sommario: 1. Premessa. – 2. Le azioni di risparmio. – ecc.”.
L’ultimo titoletto sarà seguito dal solo punto.
I titoli dei paragrafi non devono, invece, essere ripetuti nel testo.
Il sommario non è indispensabile per le note a sentenza. In caso venga predisposto dall’Autore valgono i medesimi criteri di cui sopra.
2. CRITERI DI CITAZIONE
2.1. Le citazioni devono riprodurre le indicazioni contenute nel frontespizio (non nella copertina) del volume.
Si evitino, per quanto possibile, le citazioni di articoli apparsi su giornali quotidiani, o periodici non giuridici. Si evitino altresì le citazioni da estratti e da manoscritti inediti: in tal caso, oltre ad indicare tale circostanza, si citi il paragrafo e non la pagina. Le edizioni provvisorie possono essere citate solo in mancanza dell’edizione definitiva.
Possono essere citate decisioni, sia edite che inedite, di organismi giudicanti italiani, stranieri, comunitari e internazionali. Nel caso di decisione edita in più di una rivista, si citi preferibilmente la rivista dove la decisione è stata annotata con nota firmata: in mancanza di annotazione firmata, si citi la rivista che si reputa più diffusa.
2.2. Gli autori devono essere citati sempre in Maiuscoletto, con l’iniziale del nome di battesimo.
2.3. Il titolo dell’opera citata, comprensivo dell’eventuale sottotitolo, se del caso separato da un punto, va indicato in corsivo.
2.4. Sempre in corsivo deve essere indicata, in forma abbreviata, la rivista, o l’opera collettanea in cui il contributo è stato pubblicato: per le abbreviazioni si utilizzino i criteri dell’Enciclopedia del Diritto, salvo che si tratti della Rivista del diritto commerciale, nel qual caso si utilizzi l’espressione “in questa Rivista”. Ove la rivista, o l’opera collettanea, sia stata indicata nella citazione immediatamente precedente, si utilizzi l’espressione ivi.
2.5. In caso di citazione di opere monografiche deve essere indicato, oltre al titolo, il luogo e l’anno di edizione (ma non il nome della casa editrice), il numero dell’edizione (da indicarsi con numero romano, seguito dall’espressione “Ed.”), il numero della pagina e quello dell’eventuale nota. Lo stesso criterio si adopera anche per i Commentari e i Trattati: in questo caso occorre l’indicazione del curatore o del direttore dell’opera (del quale deve essere indicato anche il nome di battesimo) e, se del caso, del numero del volume e del tomo (da indicarsi in numeri romani, seguiti dall’espressione “Vol.” e “T.”).
2.6. Il numero della pagina, o delle pagine, deve essere preceduto dalle espressioni “p.” e, rispettivamente, “pp.”. Per gli scritti editi su riviste o su opere collettanee, si citi sempre la pagina iniziale dello scritto, utilizzando l’espressione “da p.”, specificando poi le pagine che interessano. Per indicare le pagine successive, si utilizzi, subito dopo il numero, l’espressione “e segg.” o “ss.”; per porre l’accento su determinate pagine, si faccia precedere la relativa indicazione dall’espressione “spec.”.
2.7. Solo la prima citazione deve essere fatta per esteso. Nella prima citazione, devono inoltre essere indicate tutte le sedi nelle quali l’opera è stata pubblicata, specificando, se del caso, quella dalla quale si continuerà a citare (preferibilmente quella più facilmente reperibile: ad es., se un articolo è stato pubblicato, oltre che in una rivista, anche in una raccolta di scritti, o studi in onore o in memoria, si continui a citare dalla rivista).
2.8. Per le citazioni successive alla prima si deve in ogni caso indicare, in maiuscoletto, il cognome dell’autore, sempre preceduto dall’iniziale del nome di battesimo: qualora vengano citati, di seguito, due o più scritti di uno stesso autore, nelle citazioni successive alla prima si utilizzi, sempre in maiuscoletto, l’espressione Id. o Ead.
2.9. Il titolo deve invece essere citato, in corsivo, in forma abbreviata, riprendendo le prime parole del titolo, seguito da cit. (in tondo), ovvero, qualora non siano, o non siano ancora, state citate opere diverse del medesimo autore, in forma generica, mediante l’espressione, da indicare in corsivo, op. cit., o.c., o altra equivalente. Analogamente, la pagina può essere indicata in forma generica, utilizzando, a seconda dei casi, le espressioni, in corsivo, loc. cit., locc. citt., loc. ult. cit., locc. ultt. citt.
2.10. Le principali fonti normative devono essere citate secondo i seguenti criteri:
- Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cost.
- Legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- l.
- Decreto legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d.l.
- Decreto legislativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d. lgs.
- Codice civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c.c.
- Codice di procedura civile . . . . . . . . . . . . . . . . .
- cod. proc. civ.
- Codice penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- cod. pen.
- Codice di procedura penale . . . . . . . . . . . . . . . . .
- cod. proc. pen.
- Codice della Navigazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- cod. nav.
- Legge fallimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- l. fall.
- Testo Unico dell’intermediazione finanziaria . . . . . . . .
- TUF
- Testo Unico bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- TUB
3. CRITERI DI MASSIMAZIONE
3.1. Il testo della sentenza o del provvedimento deve essere fornito dall’Autore della nota unitamente alla stessa, preferibilmente in formato elettronico. In sede di correzione delle bozze l’Autore della nota deve procedere alla correzione delle bozze anche per quanto riguarda il testo del provvedimento commentato e non limitarsi soltanto al testo del commento.
3.2. Alla redazione della massima contenente il principio di diritto affermato dalla sentenza provvede l’autore della nota. Nella massima debbono essere indicati: organo giudicante con data della sentenza o del provvedimento (e suo numero cronologico ove esistente); presidente del collegio (in caso di decisione collegiale) ed estensore; nomi delle parti, secondo il seguente schema:
Cassazione, 10 marzo 2005, n. 2354
Pres. …… – Est ……
Tizio c. Caio
Massima-……
3.3. Per una sentenza possono essere formulate anche più massime. In ogni caso alla fine di ciascuna massima deve essere indicato (tra parentesi) un numero arabo. I numeri delle massime cui si riferisce il commento debbono essere indicati accanto al titolo.
3.4. In caso di commento a provvedimento non giurisdizionale, come ad esempio a decisioni di autorità indipendenti (Antitrust, Consob, etc.), è sufficiente l’indicazione dell’Autorità, della data e del numero del provvedimento.